sabato 2 gennaio 2010

COOPERATIVE SOCIALI - AUTOIMPRENDITORIALITA'


Destinatarie delle agevolazioni sono le cooperative sociali di tipo b), cioè quelle di inserimento lavorativo caratterizzate dalla presenza al proprio interno di una quota di lavoratori svantaggiati (almeno il 30% del totale dei lavoratori) i quali, compatibilmente al loro stato soggettivo, devono essere soci della cooperativa stessa.
Le cooperative devono risultare iscritte nell'apposito registro tenuto dalle Camere di Commercio. 

Possono presentare domanda di agevolazione:

• le nuove cooperative, la cui compagine, a parte i soci svantaggiati, se privi dei requisiti soggettivi dell'età e della residenza, deve essere composta in maggioranza sia numerica che di capitali da giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni residenti nei territori di applicazione della legge alla data del 1° gennaio 2000 oppure nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve essere localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società
• le cooperative già esistenti ed operative, nelle quali la componente di soci non svantaggiata sia in possesso del seguente requisito: residenza nei territori agevolati alla data del 1° gennaio 2000 o nei 6 mesi precedenti alla data di ricevimento della domanda. Negli stessi territori deve essere localizzata anche la sede legale, amministrativa e operativa delle società.

A CHI NON SI RIVOLGE
Alle cooperative sociali di tipo a), cioè quelle che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi.

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