sabato 2 febbraio 2013

DVR OBBLIGATORIO PER TUTTE LE AZIENDE DAL 31 MAGGIO 2013

TUTTE LE IMPRESE E I LIBERI PROFESSIONISTI con almeno un dipendente dovranno, a partire dal 31 maggio 2013, essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.


Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con apposita circolare, ha chiarito la corretta interpretazione delle norme relative alla redazione del Documento valutazione rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Il termine per mettersi in regola, dunque, è ufficialmente il 31 maggio, proprio per l'incrocio dell'articolato contenuto normativo delle fonti che regolano la materia.
Fino a quel termine, dunque, è ancora ammessa l'autocertificazione; successivamente, invece tutte le aziende, anche le più piccole, dovranno provvedere a redigere il Dvr seguendo le "procedure standardizzate".  
Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei  rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione sintetica dell'impresa e delle lavorazioni aziendali e l'identificazione delle mansioni;
- individuazione dei pericoli per il lavoratore;
- svolgimento della "vera e propria" valutazione dei rischi secondo quanto emerge dall'analisi di cui al punto che precede;
- individuazione delle misure e del programma di miglioramento aziendale tese a garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione.
Le sanzioni previste per il mancato adeguamento
In caso di violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) sono previste le seguenti sanzioni:
  •    Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
  •    Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000
  •    Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000

La redazione e la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di particolari tipologie di assunzione.
Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?
Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l’ISPESL, l’ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza. 
Quanto è concreta la possibilità di un controllo?
I controlli specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.
A seguito invece di una denuncia di infortunio all’INAIL da parte del datore di lavoro oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta automaticamente.
La verifica del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a segnalazioni anonime. 
Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?
Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore. Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito presso la sede dell’azienda. 
Chi deve e può rivestire il compito di RSPP in azienda? 
Generalmente è un compito che viene fatto dal titolare dell’azienda (o se società dall’amministratore) a patto che quest’ultimo abbia almeno il diploma di scuola superiore, tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore lavorativo e consegua il relativo attestato dopo aver seguito e superato con esito positivo lo specifico corso di formazione.
Nel caso in cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori, il titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP, sia quello di Responsabile Antincendio che quello di Primo Soccorso (naturalmente conseguendo tramite la relativa formazione le qualifiche per ciascun incarico). Dai 5 (compresi) dipendenti in poi, sarà necessario delegare queste due funzioni ad un addetto. 
Chi deve rivestire il ruolo di RLS?
Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il correttivo del Testo Unico, inoltre, se il nominativo del RSL non cambia a fine anno, non è più necessario ripetere il verbale di nomina e la conseguente comunicazione all’INAIL.
La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS 
Con circolare 25 agosto 2009, n. 43 dell’INAIL sono state impartite le istruzioni per la trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati.
La comunicazione va effettuata elettronicamente, tramite il sito stesso dell’INAIL, secondo le modalità specificate all’interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione l’azienda dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso (Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale Web dell’INAIL. In caso di indisponibilità di codesti codici, sarà necessario eseguire una registrazione sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.
I dati da comunicare all’INPS relativi al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico.
I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale.
Nel caso di omessa o incompleta comunicazione all’INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00. 
Quale è la validità del DVR? Ogni quanto deve essere rifatto? 
Il legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di revisione ed aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo, dell’organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.
 Pertanto il documento andrà rielaborato nel caso in cui l’azienda modifichi la propria attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l’introduzione di nuovi dipendenti in aggiunta all’organico precedente o anche solo in sostituzione di qualcuno. 
Il DVR deve avere una "data certa"?
Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico e deve essere munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'Articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico Competente, ove nominato.
Cosa devo fare una volta completato il DVR?
Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una dipendente entra in gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento DVR e certificare l’avvenuto processo tramite l’acquisizione di una nuova data certa.
 

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