TUTTE LE IMPRESE E I LIBERI PROFESSIONISTI con almeno un dipendente dovranno, a partire dal 31 maggio 2013, essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) a dimostrazione dell’avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.
La consulenza relativa all'elaborazione del DVR potrà essere finanziata al 100% attraverso i contributi a fondo perduto erogati dai Fondi Paritetici Interprofessionali (INFO).
Il ministero del Lavoro e delle politiche sociali, con apposita circolare, ha chiarito la corretta interpretazione delle norme relative alla redazione del Documento valutazione rischi per le imprese che occupano fino a 10 lavoratori. Il termine per mettersi in regola, dunque, è ufficialmente il 31 maggio, proprio per l'incrocio dell'articolato contenuto normativo delle fonti che regolano la materia.
Fino a quel termine, dunque, è ancora ammessa
l'autocertificazione; successivamente, invece tutte le aziende, anche le
più piccole, dovranno provvedere a redigere il Dvr seguendo le
"procedure standardizzate".
Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione sintetica dell'impresa e delle lavorazioni aziendali e l'identificazione delle mansioni;
- individuazione dei pericoli per il lavoratore;
- svolgimento della "vera e propria" valutazione dei rischi secondo quanto emerge dall'analisi di cui al punto che precede;
- individuazione delle misure e del programma di miglioramento aziendale tese a garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione.
Cosa sono le procedure standardizzate?
Sono il modello di riferimento sulla base del quale il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi aziendali e il suo aggiornamento, al fine di individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione ed elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
In sintesi, le fasi del processo sono le seguenti:
- descrizione sintetica dell'impresa e delle lavorazioni aziendali e l'identificazione delle mansioni;
- individuazione dei pericoli per il lavoratore;
- svolgimento della "vera e propria" valutazione dei rischi secondo quanto emerge dall'analisi di cui al punto che precede;
- individuazione delle misure e del programma di miglioramento aziendale tese a garantire le condizioni di sicurezza e prevenzione.
In caso di
violazioni inerenti la stesura del DVR (Rif. Art. 55 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
sono previste le seguenti sanzioni:
- Per omessa redazione del DVR, violazione Art. 29, c.1, l’arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da € 2.500 a € 6.400. La pena dell’arresto è estesa da 4 a 8 mesi nelle azienda a rischio di incidente rilevante e con l’esposizione a rischi biologici, cancerogeni/mutageni, di atmosfere esplosive, etc.
- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione delle misure ritenute opportune al fine di garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, misure di prevenzione e protezione, DPS, procedure sulle misure da adottare e distribuzione dei compiti e delle responsabilità, è prevista una ammenda da € 2.000 a € 4.000
- Per incompleta redazione del DVR con omessa indicazione sulla relazione della valutazione di tutti i rischi, l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici o richiedono riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza ed adeguata formazione, è prevista una ammenda da € 1.000 a € 2.000
La redazione e
la presenza di un DVR a norma ed aggiornato in azienda si configura altresì
come obbligo per l’accesso ad agevolazioni e benefici contributivi nel caso di
particolari tipologie di assunzione.
Chi controlla gli adempimenti previsti dalla legge?
Principalmente gli ispettori delle ASL ma anche l’ISPESL,
l’ARPA, Carabinieri addetti al nucleo ispettorato del lavoro così come ispettori
dell’Agenzia delle Entrate e militari della Guardia di Finanza.
Quanto è concreta la possibilità di un controllo?
I controlli
specifici sono in forte aumento nel territorio italiano in quanto il tema della
sicurezza sul lavoro è di estrema attualità ed i costi per lo stato derivanti
ogni anno dagli incidenti sono molto elevati. Spesso gli organismi di controllo
territoriali avviano, in modo indipendente o perché sollecitati da ordinanze
nazionali, delle campagne di verifica a tappeto.
A seguito
invece di una denuncia di infortunio all’INAIL da parte del datore di lavoro
oppure dal dipendente stesso che lo ha subito il controllo scatta
automaticamente.
La verifica
del rispetto di tutti i requisiti stabiliti dalla normativa in materia di
sicurezza sul lavoro può, infine, essere avviata anche in seguito a
segnalazioni anonime.
Chi è sottoposto agli obblighi imposti dal D.Lgs. 81/08?
Tutte le aziende, anche ditte individuali e liberi
professionisti, che abbiano alle proprie dipendenze anche un solo lavoratore.
Per il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. sono considerati lavoratori anche i soci, i
lavoratori a progetto, i lavoratori stagionali, gli stagisti, i coadiuvanti, o
coloro i quali effettuano formazione anche a titolo di apprendistato o gratuito
presso la sede dell’azienda.
Chi deve e può rivestire il compito di RSPP in azienda?
Generalmente è
un compito che viene fatto dal titolare dell’azienda (o se società
dall’amministratore) a patto che quest’ultimo abbia almeno il diploma di scuola
superiore, tre anni certificati di esperienza continuativa nel proprio settore
lavorativo e consegua il relativo attestato dopo aver seguito e superato con
esito positivo lo specifico corso di formazione.
Nel caso in
cui si abbiano alle proprie dipendenze meno di 5 lavoratori, il
titolare/amministratore può ricoprire sia il ruolo di RSPP, sia quello di
Responsabile Antincendio che quello di Primo Soccorso (naturalmente conseguendo
tramite la relativa formazione le qualifiche per ciascun incarico). Dai 5
(compresi) dipendenti in poi, sarà necessario delegare queste due funzioni ad
un addetto.
Chi deve rivestire il ruolo di RLS?
Sempre un lavoratore, mai il RSPP. Con il correttivo del
Testo Unico, inoltre, se il nominativo del RSL non cambia a fine anno, non è
più necessario ripetere il verbale di nomina e la conseguente comunicazione
all’INAIL.
La comunicazione all'INAIL del nominativo del RLS
Con circolare
25 agosto 2009, n. 43 dell’INAIL sono state impartite le istruzioni per la
trasmissione dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.
I datori di
lavoro devono comunicare in via telematica i nominativi degli RLS non più con
cadenza annuale ma solo in caso di nuova nomina o designazione. In fase di
prima applicazione l'obbligo riguarda i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori già eletti o designati.
La comunicazione va effettuata
elettronicamente, tramite il sito stesso dell’INAIL, secondo le modalità
specificate all’interno della sopra citata. Per eseguire tale operazione
l’azienda dovrà assicurarsi di disporre dei propri codici univoci di accesso
(Codice Utente / PIN1 / PIN2) al portale Web dell’INAIL. In caso di
indisponibilità di codesti codici, sarà necessario eseguire una registrazione
sul sito o contattare la sede INAIL di competenza.
I dati da comunicare all’INPS relativi
al RLS sono : Cognome, Nome, Codice Fiscale e Data di inizio incarico.
I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale.
I dati andranno aggiornati solo a seguito di un cambio di RLS e non più a scadenza annuale.
Nel caso di
omessa o incompleta comunicazione all’INAIL del RLS, il D.Lgs. 81/08 prevede
una sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00.
Quale è la validità del DVR? Ogni quanto deve essere rifatto?
Quale è la validità del DVR? Ogni quanto deve essere rifatto?
Il
legislatore non ha inteso legare al tempo l’obbligo di revisione ed
aggiornamento del Documenti di Valutazione dei Rischi ma ha stabilito che la
redazione del documento (conseguente naturalmente ad una nuova valutazione dei
rischi) andrà eseguita in occasione di modifiche del processo produttivo,
dell’organizzazione generale del lavoro interno e in caso di infortuni gravi.
Pertanto il
documento andrà rielaborato nel caso in cui l’azienda modifichi la propria
attività o ne aggiunga una alle precedenti oppure vi sia l’introduzione di
nuovi dipendenti in aggiunta all’organico precedente o anche solo in
sostituzione di qualcuno.
Il DVR deve avere una "data certa"?
Il DVR deve avere una "data certa"?
Il documento di cui all'Articolo 17, Comma 1, Lettera a),
redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle
previsioni di cui all'Articolo 54, su supporto informatico e deve essere
munito, anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui
all'Articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del
documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della
prova della data, dalla sottoscrizione del RSPP, del RLS o RLST e dal Medico
Competente, ove nominato.
Cosa devo fare una volta completato il DVR?
Quanto indicato e sottoscritto nel DVR va
costantemente monitorato al fine di verificare se è effettivamente coerente con
le attività lavorative quotidiane. Nel caso in cui in azienda, successivamente
alla redazione del DVR, vengano introdotte nuove attività oppure vi siano
modifiche alle mansioni oppure un cambio di personale o anche un cambiamento
delle condizioni di uno dei lavoratori (esempio : una dipendente entra in
gravidanza) sarà necessario effettuare una nuova valutazione dei rischi che
tenga conto delle nuove circostanze ed aggiornare materialmente il documento
DVR e certificare l’avvenuto processo tramite
l’acquisizione di una nuova data certa.
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