CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN RICERCA E SVILUPPO
Fino al 31 dicembre 2019 ci si può avvalere di un interessante bonus fiscale per Ricerca e Sviluppo.
Il bonus è riconosciuto a tutte le imprese, indipendentemente dalle dimensioni aziendali, dalla forma giuridica, dal settore di attività e dal regime contabile adottato, che effettuano
investimenti in attività di Ricerca e Sviluppo a decorrere dal periodo
d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino a
quello in corso al 31 dicembre 2019
I progetti ammissibili per usufruire del bonus per Ricerca e Sviluppo sono:
a) lavori sperimentali o teorici svolti per acquisire nuove
conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che
siano previste applicazioni o usi commerciali diretti;
b) ricerca pianificata o indagini critiche per acquisire nuove
conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o
servizi o per permettere un miglioramento dei prodotti, processi o
servizi esistenti;
c) acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle
conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica e
commerciale allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per
prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati;
realizzazione di prototipi utilizzabili per scopi commerciali e di
progetti pilota destinati a esperimenti tecnologici o commerciali;
d) produzione e collaudo di prodotti, processi e servizi, a condizione
che non siano impiegati o trasformati in vista di applicazioni
industriali o per finalità commerciali.
Sono ammesse all'agevolazione le seguenti spese:
a. personale altamente qualificato;
b. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro al netto di iva;
c. costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne;
d. spese di personale non altamente qualificato e consulenze per acquisizione di competenze tecniche e privative industriali;
e. per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000,00, le spese per l’attività di certificazione contabile.
a. personale altamente qualificato;
b. quote di ammortamento delle spese di acquisizione o utilizzazione di strumenti e attrezzature di laboratorio, in relazione alla misura e al periodo di utilizzo per l'attività di ricerca e sviluppo e comunque con un costo unitario non inferiore a 2.000,00 euro al netto di iva;
c. costi della ricerca svolta in collaborazione con le università e gli organismi di ricerca, quella contrattuale, le competenze tecniche e i brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne;
d. spese di personale non altamente qualificato e consulenze per acquisizione di competenze tecniche e privative industriali;
e. per le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di un collegio sindacale sono ammissibili, entro il limite massimo di euro 5.000,00, le spese per l’attività di certificazione contabile.
Il credito
d’imposta è riconosciuto, fino ad un importo massimo annuale di euro 5
milioni per ciascun beneficiario, a condizione che siano sostenute spese
per attività di ricerca e sviluppo almeno pari 30.000€. Tale valore
minimo è riferito alla spesa complessiva nel periodo d’imposta
agevolato, e non alla spesa incrementale.
Il credito d’imposta è determinato nelle seguenti misure:
- 25% con
riferimento alle quote di
ammortamento delle spese di acquisizione di strumenti ed attrezzature di
laboratorio e per competenze tecniche
private industriali relative a invenzioni industriali e biotecnologiche (si
tratta dei costi di cui alle lettere b) e d) dell’art. 3, comma 6, del D.L.
145/2013);
- - 50%
limitatamente alle spese
per personale altamente qualificato
e ricerca extra muroscome contratti di ricerca stipulati con Università,
enti di ricerca e start up innovative (lettere a) e c) dell’art. 3, comma 6,
del D.L. 145/2013).
Il credito
d’imposta è riconosciuto a condizione che la spesa complessiva per
investimenti in attività di ricerca e sviluppo, realizzata in ogni
periodo d’imposta in relazione al quale si intenda fruire
dell’agevolazione, sia superiore alla media degli stessi investimenti
realizzati nei tre periodi d’imposta precedenti a quello in corso al
31/12/2015 (triennio 2012-2014).
Se avete dei programmi di spesa di cui volete valutare la fattibilità e/o cantierabilità, Vi invitiamo a inviare una mail a pugliaprogetti@gmail.com o contattare i nostri uffici come da CONTATTI.
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